Art. 11.
        Erogazione in acconto del contributo in conto capitale
 
   1.  Per  le  richieste  di  anticipazioni  del contributo in conto
capitale, avanzate ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della  legge  1
marzo  1986,  n.  64,  la erogazione viene disposta con deliberazione
della  giunta  regionale  previa  acquisizione  della  documentazione
seguente:
     a) perizia giurata redatta secondo lo schema di cui all'allegato
A);
     b)  atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta secondo lo schema di
cui all'allegato B);
     c)  certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e
per le societa' regolarmente costituite, certificato di  vigenza  del
tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi;
     d)  impegno del titolare dell'impresa a non alienare o mutare la
destinazione d'uso dei beni per  i  quali  sono  state  richieste  le
agevolazioni di legge per il periodo previsto dalla legge medesima;
     e)  per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture
e  documentazioni  devono  essere  corredate  da  una  dichiarazione,
rilasciata   sotto   la   responsabilita'   della  ditta  fornitrice,
attestante che i macchinari, gli  impianti  e  le  attrezzature  sono
nuovi di fabbrica.
   2.  Per  le  erogazioni  a stati di avanzamento, gli istituti, non
appena accertato che sussistono le condizioni  per  l'erogazione,  ne
danno  comunicazione  all'assessorato  all'artigianato della Regione.
L'erogazione e' disposta con  decreto  del  presidente  della  giunta
regionale direttamente alle ditte interessate.
   3.  Le  predette  erogazioni,  a stati di avanzamento, non possono
superare il 70% del contributo in conto capitale concesso.
   4.  Le  erogazioni  di  cui  al  presente  articolo possono essere
disposte  contemporaneamente  alla  concessione  delle   agevolazioni
qualora ne ricorrano le condizioni.