Art. 11. Erogazione in acconto del contributo in conto capitale 1. Per le richieste di anticipazioni del contributo in conto capitale, avanzate ai sensi del comma 12 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, la erogazione viene disposta con deliberazione della giunta regionale previa acquisizione della documentazione seguente: a) perizia giurata redatta secondo lo schema di cui all'allegato A); b) atto d'obbligo sottoscritto dalla ditta secondo lo schema di cui all'allegato B); c) certificato di iscrizione all'albo delle imprese artigiane e per le societa' regolarmente costituite, certificato di vigenza del tribunale, rilasciati in data non anteriore a tre mesi; d) impegno del titolare dell'impresa a non alienare o mutare la destinazione d'uso dei beni per i quali sono state richieste le agevolazioni di legge per il periodo previsto dalla legge medesima; e) per i macchinari, gli impianti e le attrezzature, le fatture e documentazioni devono essere corredate da una dichiarazione, rilasciata sotto la responsabilita' della ditta fornitrice, attestante che i macchinari, gli impianti e le attrezzature sono nuovi di fabbrica. 2. Per le erogazioni a stati di avanzamento, gli istituti, non appena accertato che sussistono le condizioni per l'erogazione, ne danno comunicazione all'assessorato all'artigianato della Regione. L'erogazione e' disposta con decreto del presidente della giunta regionale direttamente alle ditte interessate. 3. Le predette erogazioni, a stati di avanzamento, non possono superare il 70% del contributo in conto capitale concesso. 4. Le erogazioni di cui al presente articolo possono essere disposte contemporaneamente alla concessione delle agevolazioni qualora ne ricorrano le condizioni.