Art. 13. Erogazione dei contributi in conto capitale sulla documentazione finale di spesa 1. Su richiesta dell'impresa e sulla base della documentazione finale di spesa di cui al precedente art. 12 il presidente della giunta regionale puo' disporre, con proprio decreto, la erogazione di una ulteriore quota del contributo in conto capitale, fino al 90% delle spese rendicontate e comunque non superiore al contributo concesso. 2. Detta erogazione e' subordinata alla presentazione da parte delle imprese della seguente documentazione integrativa: a) dichiarazione del titolare o del legale rappresentante dell'impresa che tutta la documentazione di spesa presentata e' regolare e conforme al programma oggetto dell'agevolazione; b) nel caso di realizzazione di opere murarie e assimilate, certificato di ultimazione dei lavori ovvero attestazione del comune competente di conformita' alla concessione edilizia, ovvero il nulla-osta per la sua utilizzazione; c) certificato rilasciato dalla competente autorita' sanitaria attestante che l'impianto non produce inquinamento; d) atto d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto rispetto a quello che verra' determinato dalla Regione a seguito di accertamento in sede di liquidazione finale, maggiorato degli interessi calcolati al tasso di riferimento al momento del recupero; e) certificato aggiornato di data non anteriore a tre mesi rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente da cui risulti che la ditta e' nel libero esercizio della sua attivita' e che non vi siano in atto nei suoi confronti procedimenti di concordato o fallimentari. 3. Nel caso di impossibilita' di acquisirli tempestivamente i certificati di cui alle lettere b) e c) possono essere sostituiti rispettivamente dai seguenti documenti: b. a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformita' al progetto approvato con firma autenticata del direttore dei lavori; c. b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.