Art. 13.
             Erogazione dei contributi in conto capitale
                 sulla documentazione finale di spesa
 
   1.  Su  richiesta  dell'impresa  e sulla base della documentazione
finale di spesa di cui al precedente  art.  12  il  presidente  della
giunta regionale puo' disporre, con proprio decreto, la erogazione di
una ulteriore quota del contributo in conto  capitale,  fino  al  90%
delle  spese  rendicontate  e  comunque  non  superiore al contributo
concesso.
   2.  Detta  erogazione  e'  subordinata alla presentazione da parte
delle imprese della seguente documentazione integrativa:
     a)  dichiarazione  del  titolare  o  del  legale  rappresentante
dell'impresa che tutta  la  documentazione  di  spesa  presentata  e'
regolare e conforme al programma oggetto dell'agevolazione;
     b)  nel  caso  di  realizzazione  di opere murarie e assimilate,
certificato di ultimazione dei lavori ovvero attestazione del  comune
competente  di  conformita'  alla  concessione  edilizia,  ovvero  il
nulla-osta per la sua utilizzazione;
     c)  certificato  rilasciato dalla competente autorita' sanitaria
attestante che l'impianto non produce inquinamento;
     d)  atto  d'obbligo di restituire l'eventuale importo non dovuto
rispetto a quello che verra' determinato dalla Regione a  seguito  di
accertamento   in  sede  di  liquidazione  finale,  maggiorato  degli
interessi calcolati al tasso di riferimento al momento del recupero;
     e)  certificato  aggiornato  di  data  non  anteriore a tre mesi
rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente da cui  risulti
che la ditta e' nel libero esercizio della sua attivita' e che non vi
siano in  atto  nei  suoi  confronti  procedimenti  di  concordato  o
fallimentari.
   3.  Nel  caso  di  impossibilita'  di acquisirli tempestivamente i
certificati di cui alle lettere b) e  c)  possono  essere  sostituiti
rispettivamente dai seguenti documenti:
    b. a) dichiarazione di ultimazione dei lavori e di conformita' al
progetto approvato con firma autenticata del direttore dei lavori;
    c.  b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' rilasciata
dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa.