Art. 14.
                             Accertamenti
 
   1.   Ricevuta  la  documentazione  finale  di  spesa,  di  cui  al
precedente art. 12, la giunta regionale  su  proposta  dell'assessore
all'artigianato  dispone,  ad  integrazione  dei controlli effettuati
dall'istituto di credito  convenzionato,  di  cui  al  secondo  comma
dell'art.  11,  apposito  collaudo  finale  tendente  ad accertare la
rispondenza della documentazione di spesa al progetto  approvato,  la
funzionalita'   e  la  capacita'  produttiva  dell'impianto,  la  sua
effettiva  produzione,  l'osservanza  delle   norme   antinquinamento
nonche' di altre eventuali norme e prescrizioni di legge.
   2.  Per  l'effettuazione  di  tale collaudo la giunta regionale su
proposta  dell'assessore  all'artigianato  si   avvale   di   tecnici
regionali   e,   ove  strettamente  necessario,  di  tecnici  esterni
abilitati all'esercizio della professione. Gli atti di collaudo  sono
approvati dalla giunta regionale.
   3.  Per  gli investimenti superiori a L. 1.000.000.000 il collaudo
dovra' essere effettuato da una commissione composta da tre membri.
   4.  L'accertamento  di  eventuali  inosservanze delle disposizioni
contenute  nel  provvedimento  di  concessione  determinata,   previa
contestazione  e  fissazione di un termine per le controdeduzioni, la
sospensione da parte della Regione della liquidazione dei  contributi
e  l'avvio  dell'eventuale  procedura  di recupero delle agevolazioni
gia' erogate, con contestuale comunicazione all'istituto di  credito.
   5.  Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da
corrispondere ai tecnici esterni incaricati si  fa  riferimento  alle
istruzioni  emanate  dall'agenzia,  o  in mancanza, a quelle adottate
dalla ex CASMEZ per il collaudo degli impianti ed  i  relativi  oneri
saranno  fatti  gravare sulle somme messe a disposizione della stessa
amministrazione.