Art. 14. Accertamenti 1. Ricevuta la documentazione finale di spesa, di cui al precedente art. 12, la giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato dispone, ad integrazione dei controlli effettuati dall'istituto di credito convenzionato, di cui al secondo comma dell'art. 11, apposito collaudo finale tendente ad accertare la rispondenza della documentazione di spesa al progetto approvato, la funzionalita' e la capacita' produttiva dell'impianto, la sua effettiva produzione, l'osservanza delle norme antinquinamento nonche' di altre eventuali norme e prescrizioni di legge. 2. Per l'effettuazione di tale collaudo la giunta regionale su proposta dell'assessore all'artigianato si avvale di tecnici regionali e, ove strettamente necessario, di tecnici esterni abilitati all'esercizio della professione. Gli atti di collaudo sono approvati dalla giunta regionale. 3. Per gli investimenti superiori a L. 1.000.000.000 il collaudo dovra' essere effettuato da una commissione composta da tre membri. 4. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel provvedimento di concessione determinata, previa contestazione e fissazione di un termine per le controdeduzioni, la sospensione da parte della Regione della liquidazione dei contributi e l'avvio dell'eventuale procedura di recupero delle agevolazioni gia' erogate, con contestuale comunicazione all'istituto di credito. 5. Per quanto concerne le operazioni di collaudo ed i compensi da corrispondere ai tecnici esterni incaricati si fa riferimento alle istruzioni emanate dall'agenzia, o in mancanza, a quelle adottate dalla ex CASMEZ per il collaudo degli impianti ed i relativi oneri saranno fatti gravare sulle somme messe a disposizione della stessa amministrazione.