Art. 17. Istruttoria 1. Le domande di ammissione ai contributi in conto canoni sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione prescritta di cui all'art. 5 della presente legge. 2. Le societa' di cui al precedente art. 6 procedono all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruita' dei mezzi all'uopo destinati. 3. Le societa', acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente, ed accertata la congruita' delle singole voci ammissibili a contributo, ne danno comunicazione all'assessorato regionale competente per l'artigianato, al quale trasmettono la documentazione prescritta.