Art. 17.
                             Istruttoria
 
   1.  Le  domande  di  ammissione ai contributi in conto canoni sono
ammesse  all'istruttoria  soltanto  quando  sia  stata  prodotta   la
documentazione prescritta di cui all'art. 5 della presente legge.
   2.   Le   societa'   di   cui   al  precedente  art.  6  procedono
all'istruttoria  dell'iniziativa  volta  a  valutare   la   validita'
tecnica,   finanziaria   ed  economica  dell'iniziativa  stessa,  con
particolare riguardo  alla  consistenza  patrimoniale  e  finanziaria
dell'impresa   promotrice  ed  alla  congruita'  dei  mezzi  all'uopo
destinati.
   3. Le societa', acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa
ed espletati gli adempimenti previsti  dalla  normativa  vigente,  ed
accertata  la congruita' delle singole voci ammissibili a contributo,
ne  danno  comunicazione  all'assessorato  regionale  competente  per
l'artigianato, al quale trasmettono la documentazione prescritta.