Art. 19.
                        Documentazione finale
 
   1.  Ai fini della erogazione del contributo concesso, la societa',
stipulato e registrato il  contratto  di  locazione  finanziaria,  ne
invia  copia  all'assessorato  competente  in  materia di artigianato
della Regione  unitamente  alla  documentazione  integrativa  di  cui
all'art. 13 della presente legge.