Art. 20. Erogazione del contributo in conto canone per locazione finanziaria dei macchinari 1. La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al precedente art. 19 delibera la erogazione alla societa' di locazione finanziaria dell'intero importo del contributo in conto canoni concesso. 2. Nell'ipotesi in cui la societa' di locazione finanziaria invii contemporaneamente tutta la documentazione necessaria per la concessione e la liquidazione del contributo in conto canoni, la giunta regionale, dispone la erogazione contestualmente alla concessione delle agevolazioni. 3. Qualora la documentazione per la erogazione del contributo sia inviata dopo il provvedimento di concessione, la giunta regionale puo' disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento della somma concessa nel caso in cui ricorrono le condizioni di cui al primo comma dell'art. 10 della presente legge.