Art. 20.
              Erogazione del contributo in conto canone
               per locazione finanziaria dei macchinari
 
   1.  La giunta regionale, sulla base della documentazione di cui al
precedente art. 19 delibera la erogazione alla societa' di  locazione
finanziaria  dell'intero  importo  del  contributo  in  conto  canoni
concesso.
   2.  Nell'ipotesi in cui la societa' di locazione finanziaria invii
contemporaneamente  tutta  la  documentazione   necessaria   per   la
concessione  e  la  liquidazione  del  contributo in conto canoni, la
giunta  regionale,  dispone  la   erogazione   contestualmente   alla
concessione delle agevolazioni.
   3.  Qualora la documentazione per la erogazione del contributo sia
inviata dopo il provvedimento di  concessione,  la  giunta  regionale
puo' disporre in sede di provvedimento di erogazione un aggiornamento
della somma concessa nel caso in cui ricorrono le condizioni  di  cui
al primo comma dell'art. 10 della presente legge.