Art. 3. Iniziative ammesse alle agevolazioni 1. Le funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, sono connesse alla concessione del credito agevolato e dei contributi in conto capitale di cui agli articoli 63 e 69 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, dalle imprese artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a due miliardi di lire. 2. Le istanze prodotte ai sensi della legge n. 64/1986 fino all'entrata in vigore della presente legge devono essere adeguate alla normativa prevista dalla presente legge. 3. Sono ammesse alle agevolazioni di cui alla presente legge le iniziative dirette alla costruzione di nuovi laboratori ovvero all'ampliamento, riattivazione, ammodernamento, ristrutturazione o riconversione di laboratori esistenti. 4. Le iniziative di cui ai precedenti commi possono essere realizzate anche attraverso operazioni di locazione finanziaria regolate da apposita convenzione ai sensi del comma 13 art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo quanto previsto dall'art. 83 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.