Art. 3.
                 Iniziative ammesse alle agevolazioni
 
   1.  Le  funzioni amministrative, di cui al precedente art. 1, sono
connesse alla concessione del credito agevolato e dei  contributi  in
conto  capitale  di  cui  agli articoli 63 e 69 del testo unico delle
leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n. 218, dalle imprese
artigiane che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a  due
miliardi di lire.
   2.  Le  istanze  prodotte  ai  sensi  della  legge n. 64/1986 fino
all'entrata in vigore della presente  legge  devono  essere  adeguate
alla normativa prevista dalla presente legge.
   3.  Sono  ammesse  alle agevolazioni di cui alla presente legge le
iniziative  dirette  alla  costruzione  di  nuovi  laboratori  ovvero
all'ampliamento,  riattivazione,  ammodernamento,  ristrutturazione o
riconversione di laboratori esistenti.
   4.  Le  iniziative  di  cui  ai  precedenti  commi  possono essere
realizzate  anche  attraverso  operazioni  di  locazione  finanziaria
regolate  da  apposita convenzione ai sensi del comma 13 art. 9 della
legge 1 marzo 1986, n. 64, secondo quanto previsto dall'art. 83  del
decreto  del  Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e nel
rispetto degli ulteriori limiti fissati dal C.I.P.I.