Art. 4. Spese ammissibili 1. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, le spese ammissibili alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari, le attrezzature, comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti. 2. Sono altresi' ammesse alle agevolazioni le spese, di cui al comma 6 dell'art. 9 della legge 1 marzo 1986, n. 64, relative all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di prodotti e di processi produttivi, nonche' quelle destinate all'impianto di uffici ed alla creazione di una rete distributiva, anche se comuni a piu' imprese e anche se realizzate all'estero, purche' riferite alla commercializzazione di beni prodotti nel Mezzogiorno. 3. Limitatamente alla concessione del credito agevolato tra le spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite massimo del 40% degli investimenti fissi, adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e dell'attivita' dell'impresa. 4. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai due anni precedenti alla presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni medesime. Dalle agevolazioni sono esclusi gli interessi intercalari in applicazione dell'art. 12 del decreto-legge n. 23/1979, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91.