Art. 4.
                          Spese ammissibili
 
   1. Ai sensi dell'art. 77 del testo unico approvato con decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo  1978,  n.  218,   le   spese
ammissibili  alle agevolazioni di cui alla presente legge comprendono
le opere murarie, gli allacciamenti, i macchinari,  le  attrezzature,
comprese quelle per la conservazione e il trasporto dei prodotti.
   2.  Sono  altresi'  ammesse  alle agevolazioni le spese, di cui al
comma 6 dell'art. 9 della  legge  1  marzo  1986,  n.  64,  relative
all'acquisto di brevetti e di licenze concernenti nuove tecnologie di
prodotti  e  di  processi  produttivi,   nonche'   quelle   destinate
all'impianto  di  uffici  ed alla creazione di una rete distributiva,
anche se comuni a piu' imprese  e  anche  se  realizzate  all'estero,
purche'  riferite  alla  commercializzazione  di  beni  prodotti  nel
Mezzogiorno.
   3.  Limitatamente  alla  concessione  del credito agevolato tra le
spese ammissibili sono altresi' comprese quelle relative all'acquisto
del terreno e delle scorte di materie prime e semilavorate nel limite
massimo   del   40%   degli   investimenti   fissi,   adeguate   alle
caratteristiche   del   ciclo   di   lavorazione   e   dell'attivita'
dell'impresa.
   4.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  di cui alla
presente legge, sono escluse le spese sostenute anteriormente ai  due
anni  precedenti  alla presentazione della domanda di ammissione alle
agevolazioni medesime. Dalle agevolazioni sono esclusi gli  interessi
intercalari   in  applicazione  dell'art.  12  del  decreto-legge  n.
23/1979, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91.