Art. 7.
                        Assessorato competente
 
   1.    L'attivita'   istruttoria   e   gli   adempimenti   relativi
all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge  sono  curati
con le modalita' indicate nei successivi articoli, nel rispetto della
vigente  normativa  statale,  nell'ambito  del  settore   artigianato
dell'assessorato competente in materia.