Art. 8. Istruttoria 1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e/o in conto interessi sono ammesse all'istruttoria soltanto quando sia stata prodotta la documentazione di cui all'art. 5 della presente legge. 2. L'istituto, sulla base della documentazione presentata nonche' di quella ulteriore ritenuta indispensabile, procede all'istruttoria dell'iniziativa volta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed economica dell'iniziativa stessa, con particolare riguardo alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa promotrice ed alla congruita' dei mezzi all'uopo destinati. 3. L'istituto acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa ed espletati gli adempimenti previsti dalla normativa vigente ed accertata la congruita' delle singole voci ammissibili a contributo, ne da' comunicazione all'assessorato regionale competente in materia di artigianato, al quale trasmette copia della documentazione di cui all'art. 5.