Art. 8.
                             Istruttoria
 
   1. Le domande di ammissione ai contributi in conto capitale e/o in
conto interessi sono  ammesse  all'istruttoria  soltanto  quando  sia
stata  prodotta  la  documentazione  di cui all'art. 5 della presente
legge.
   2.  L'istituto, sulla base della documentazione presentata nonche'
di quella ulteriore ritenuta indispensabile, procede  all'istruttoria
dell'iniziativa volta a valutare la validita' tecnica, finanziaria ed
economica  dell'iniziativa  stessa,  con  particolare  riguardo  alla
consistenza  patrimoniale  e  finanziaria  dell'impresa promotrice ed
alla congruita' dei mezzi all'uopo destinati.
   3.  L'istituto  acquisiti gli elementi di valutazione per la spesa
ed espletati gli adempimenti  previsti  dalla  normativa  vigente  ed
accertata  la congruita' delle singole voci ammissibili a contributo,
ne da' comunicazione all'assessorato regionale competente in  materia
di  artigianato, al quale trasmette copia della documentazione di cui
all'art. 5.