Art. 3. 1. La Regione tenendo presente le esigenze di riequilibrio territoriale, assegna contributi ai comuni singoli o associati per la realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti. 2. I centri operano per: 1) organizzare attivita' culturali ricreative e sportive; 2) promuovere e realizzare scambi socio-culturali tra associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale; 3) promuovere interventi di raccordo per le iniziative di aggregazione giovanile realizzate nel territorio comprensoriale in cui opera il centro; 4) promuovere l'associazionismo giovanile per le attivita' teatrali e in genere dello spettacolo; 5) organizzare e gestire strutture ricettive attrezzate per il soggiorno temporaneo di persone o gruppi non residenti di giovani nell'ambito di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.