Art. 3.
 
   1.  La  Regione  tenendo  presente  le  esigenze  di  riequilibrio
territoriale, assegna contributi ai comuni singoli o associati per la
realizzazione ed il funzionamento di centri polivalenti.
   2. I centri operano per:
    1) organizzare attivita' culturali ricreative e sportive;
    2)   promuovere   e   realizzare   scambi   socio-culturali   tra
associazioni di giovani nell'ambito regionale ed extraregionale;
    3)  promuovere  interventi  di  raccordo  per  le  iniziative  di
aggregazione giovanile realizzate nel  territorio  comprensoriale  in
cui opera il centro;
    4)   promuovere  l'associazionismo  giovanile  per  le  attivita'
teatrali e in genere dello spettacolo;
    5)  organizzare  e  gestire strutture ricettive attrezzate per il
soggiorno temporaneo di persone o gruppi  non  residenti  di  giovani
nell'ambito  di scambi culturali, e strutture ricreative e culturali.