Art. 4. 1. La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il sostegno delle attivita' dei centri polivalenti. 2. I programmi di attivita' socio-culturali formulati come progetti sono presentati alla giunta regionale, assessorato alla cultura, entro il 30 ottobre. 3. La giunta regionale predispone il piano di interventi che sara' approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed alla legge finanziaria che l'accompagna.