Art. 4.
 
   1.  La Regione definisce annualmente il piano di interventi per il
sostegno delle attivita' dei centri polivalenti.
   2.   I  programmi  di  attivita'  socio-culturali  formulati  come
progetti sono presentati  alla  giunta  regionale,  assessorato  alla
cultura, entro il 30 ottobre.
   3. La giunta regionale predispone il piano di interventi che sara'
approvato unitamente alla legge di bilancio regionale ed  alla  legge
finanziaria che l'accompagna.