Art. 6. 1. I comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei centri polivalenti affidandone anche la gestione a cooperative o associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione ha durata triennale e puo' essere rinnovata una sola volta. Le cooperative o associazioni che assumono la gestione dei centri polivalenti devono essere composte da giovani in possesso di specifiche professionalita' idonee a garantire la realizzazione dei progetti sociali e culturali. 2. I comuni possono presentare alla Regione richiesta di contributo per l'acquisto, l'ammodernamento, la riconversione di immobili da destinare a sede delle attivita' dei centri polivalenti.