Art. 6.
 
   1.  I comuni singoli o associati, provvedono alla costituzione dei
centri polivalenti affidandone anche  la  gestione  a  cooperative  o
associazioni di giovani mediante apposita convenzione. La convenzione
ha durata triennale e  puo'  essere  rinnovata  una  sola  volta.  Le
cooperative  o  associazioni  che  assumono  la  gestione  dei centri
polivalenti  devono  essere  composte  da  giovani  in  possesso   di
specifiche  professionalita'  idonee a garantire la realizzazione dei
progetti sociali e culturali.
   2.   I   comuni  possono  presentare  alla  Regione  richiesta  di
contributo per  l'acquisto,  l'ammodernamento,  la  riconversione  di
immobili  da destinare a sede delle attivita' dei centri polivalenti.