Art. 7.
                          Norma finanziaria
 
   1.  All'onere  derivante  dall'applicazione  della presente legge,
valutato in L. 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede  con  i  fondi
spettanti  alla  Regione  ai  sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio
1970, n. 281 definendone la compatibilita' finanziaria nell'esercizio
1988  e,  per  gli  anni  successivi con la legge di approvazione del
bilancio della Regione  e  con  la  relativa  legge  finanziaria  che
l'accompagna.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo,  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della regione Calabria.
    Catanzaro, addi' 23 marzo 1988
 
                                OLIVO