Art. 7. Norma finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 300.000.000 per l'anno 1988 si provvede con i fondi spettanti alla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 definendone la compatibilita' finanziaria nell'esercizio 1988 e, per gli anni successivi con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la relativa legge finanziaria che l'accompagna. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Calabria. Catanzaro, addi' 23 marzo 1988 OLIVO