Art. 3. 1. L'art. 37 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' cosi' modificato: "1. I consiglieri regionali possono essere assicurati contro i rischi di morte o di invalidita' permanente conseguiti ad infortunio e/o di invalidita' permanente dipendente da malattia, nonche' di invalidita' temporanea dipendente da infortunio, per un valore proporzionale alle somme assicurate per il caso di morte e di invalidita' permanente. 2. Alla spesa per tale assicurazione si provvede con una quota parte della trattenuta mensile di cui all'art. 18 determinato dal consiglio di gestione del fondo di previdenza."