Art. 3.
 
   1.  L'art. 37 della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' cosi'
modificato:
   "1.  I  consiglieri  regionali  possono essere assicurati contro i
rischi di morte o di invalidita' permanente conseguiti ad  infortunio
e/o  di  invalidita'  permanente  dipendente  da malattia, nonche' di
invalidita'  temporanea  dipendente  da  infortunio,  per  un  valore
proporzionale  alle  somme  assicurate  per  il  caso  di  morte e di
invalidita' permanente.
   2.  Alla  spesa  per  tale assicurazione si provvede con una quota
parte della trattenuta mensile di cui  all'art.  18  determinato  dal
consiglio di gestione del fondo di previdenza."