Art. 4.
 
   1. All'art. 17, comma primo della legge regionale 16 febbraio 1987
n. 3 e' aggiunto il seguente paragrafo:
   "Il  rappresentante  del  gruppo  che non possa intervenire ad una
seduta del consiglio di gestione del fondo di previdenza  puo'  farsi
sostituire  da  altro  consigliere  mediante  delega da presentare al
presidente del consiglio all'inizio della seduta."