Art. 4. 1. All'art. 17, comma primo della legge regionale 16 febbraio 1987 n. 3 e' aggiunto il seguente paragrafo: "Il rappresentante del gruppo che non possa intervenire ad una seduta del consiglio di gestione del fondo di previdenza puo' farsi sostituire da altro consigliere mediante delega da presentare al presidente del consiglio all'inizio della seduta."