Art. 5. 1. Fino all'entrata in vigore della legge quadro sulla gestione dei fondi per gli assegni vitalizi a favore dei consiglieri regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo. 2. Entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'ufficio di presidenza, che accerta in modo analitico l'andamento della gestione. 3. A decorrere dall'inizio di ogni legislatura l'eventuale disavanzo finanziario del fondo puo' essere ripianato con una contribuzione "una tantum" a valere sui fondi di cui alla legge 6 dicembre 1973 n. 853 in modo da assicurare, entro un quinquennio, il pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo. L'eventuale stanziamento sara' iscritto al bilancio nell'apposito capitolo 0005 ricompreso fra le spese per il consiglio regionale, relativo alle "Indennita' di carica e di missione spettanti ai componenti del consiglio regionale". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria. Genova, addi' 27 gennaio 1988 MAGNANI