Art. 5.
 
   1.  Fino  all'entrata  in vigore della legge quadro sulla gestione
dei  fondi  per  gli  assegni  vitalizi  a  favore  dei   consiglieri
regionali, si applicano le norme di cui al presente articolo.
   2.   Entro   il   30   settembre   di  ciascun  anno  il  bilancio
tecnico-attuariale del fondo e' presentato all'ufficio di presidenza,
che accerta in modo analitico l'andamento della gestione.
   3.   A  decorrere  dall'inizio  di  ogni  legislatura  l'eventuale
disavanzo  finanziario  del  fondo  puo'  essere  ripianato  con  una
contribuzione  "una  tantum"  a  valere sui fondi di cui alla legge 6
dicembre 1973 n. 853 in modo da assicurare, entro un quinquennio,  il
pareggio della gestione tecnico-finanziaria del fondo.
   L'eventuale  stanziamento sara' iscritto al bilancio nell'apposito
capitolo 0005 ricompreso fra le spese  per  il  consiglio  regionale,
relativo  alle  "Indennita'  di  carica  e  di  missione spettanti ai
componenti del consiglio regionale".
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Liguria.
    Genova, addi' 27 gennaio 1988
 
                               MAGNANI