Art. 2.
 
   1.  La  giunta  provinciale, su proposta del competente assessore,
puo' erogare i contributi fino ad un  massimo  del  70%  delle  spese
riconosciute ammissibili, per:
     a)  la costruzione, sistemazione, ampliamento e ristrutturazione
di edifici;
     b) l'acquisto di edifici;
     c) l'attrezzatura e l'arredamento.
   2.  Le suddette spese possono riferirsi al collegio come pure alla
scuola privata che costituisce,  insieme  al  collegio,  il  convitto
gestito  da  uno  stesso  ente,  purche'  la scuola sia autorizzata a
rilasciare titoli di studio aventi valore legale.