Art. 2. 1. La giunta provinciale, su proposta del competente assessore, puo' erogare i contributi fino ad un massimo del 70% delle spese riconosciute ammissibili, per: a) la costruzione, sistemazione, ampliamento e ristrutturazione di edifici; b) l'acquisto di edifici; c) l'attrezzatura e l'arredamento. 2. Le suddette spese possono riferirsi al collegio come pure alla scuola privata che costituisce, insieme al collegio, il convitto gestito da uno stesso ente, purche' la scuola sia autorizzata a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.