Art. 3.
 
   1.  Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente art.
2, deve essere presentata domanda alla competente  ripartizione  alla
pubblica  istruzione  ed attivita' culturali e piu' specificatamente,
per  convitti  che  ospitano  prevalentemente   alunni   del   gruppo
linguistico  tedesco  e  ladino,  all'ufficio  n.  24, Ufficio affari
amministrativi  Scolastici,  della  ripartizione  III,   mentre   per
convitti  che  ospitano prevalentemente alunni del gruppo linguistico
italiano,  all'ufficio  n.   155,   Ufficio   affari   amministrativi
Scolastici, della ripartizione X.
   2.  La  domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente,
deve essere corredata della seguente documentazione:
     a)  progetti  approvati  dagli  organi  competenti,  completi di
relazione descrittiva dei relativi elementi di costo;
     b) il piano di finanziamento;
     c)   una   copia   autentica   della  concessione  edilizia,  se
prescritta;
     d)  una copia del parere della soprintendenza ai beni culturali,
se prescritto;
     e)   un   estratto   tavolare   da   cui   risulti   il  vincolo
venticinquennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 2  della  legge
provinciale  30  gennaio  1967,  n.  4, fatta esclusione per le spese
relative all'attrezzatura e arredamento.
   3. Qualora il vincolo di cui alla lettera e) del comma precedente,
relativo ai corrispondenti edifici del collegio o del  convitto,  non
sia  stato reso pubblico mediante annotazione tavolare, e' necessario
corredare la domanda con una dichiarazione, sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'ente, con la quale l'ente si impegna a non mutare
per il periodo di 25 anni la destinazione del  fabbricato,  senza  il
consenso  della giunta provinciale e con la quale si impegna altresi'
ad annotare il vincolo nel libro tavolare. L'annotazione tavolare del
vincolo   dovra'  essere  dimostrata  al  competente  ufficio  affari
amministrativi Scolastici in ogni caso prima della  liquidazione  del
contributo  concesso,  mediante  la  presentazione  di un originale o
copia autentica del relativo estratto tavolare con la  corrispondente
annotazione,  oppure  con la presentazione di una copia autentica del
relativo documento tavolare,  con  la  quale  e'  stato  disposto  il
vincolo.
   4.  Gli uffici provinciali competenti possono richiedere ulteriore
documentazione, qualora  fosse  necessaria  per  l'istruttoria  della
domanda.