Art. 3. 1. Per poter beneficiare dei contributi di cui al precedente art. 2, deve essere presentata domanda alla competente ripartizione alla pubblica istruzione ed attivita' culturali e piu' specificatamente, per convitti che ospitano prevalentemente alunni del gruppo linguistico tedesco e ladino, all'ufficio n. 24, Ufficio affari amministrativi Scolastici, della ripartizione III, mentre per convitti che ospitano prevalentemente alunni del gruppo linguistico italiano, all'ufficio n. 155, Ufficio affari amministrativi Scolastici, della ripartizione X. 2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, deve essere corredata della seguente documentazione: a) progetti approvati dagli organi competenti, completi di relazione descrittiva dei relativi elementi di costo; b) il piano di finanziamento; c) una copia autentica della concessione edilizia, se prescritta; d) una copia del parere della soprintendenza ai beni culturali, se prescritto; e) un estratto tavolare da cui risulti il vincolo venticinquennale previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, fatta esclusione per le spese relative all'attrezzatura e arredamento. 3. Qualora il vincolo di cui alla lettera e) del comma precedente, relativo ai corrispondenti edifici del collegio o del convitto, non sia stato reso pubblico mediante annotazione tavolare, e' necessario corredare la domanda con una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, con la quale l'ente si impegna a non mutare per il periodo di 25 anni la destinazione del fabbricato, senza il consenso della giunta provinciale e con la quale si impegna altresi' ad annotare il vincolo nel libro tavolare. L'annotazione tavolare del vincolo dovra' essere dimostrata al competente ufficio affari amministrativi Scolastici in ogni caso prima della liquidazione del contributo concesso, mediante la presentazione di un originale o copia autentica del relativo estratto tavolare con la corrispondente annotazione, oppure con la presentazione di una copia autentica del relativo documento tavolare, con la quale e' stato disposto il vincolo. 4. Gli uffici provinciali competenti possono richiedere ulteriore documentazione, qualora fosse necessaria per l'istruttoria della domanda.