Art. 4.
 
   1.  Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il
parere  tecnico-amministrativo  della  commissione   consultiva   per
l'edilizia   scolastica   presso  la  ripartizione  IV  della  giunta
provinciale,
lavori  pubblici,  prescritto  dall'art. 2 della legge provinciale 30
gennaio 1967,  n.  4.  La  commissione  esamina  la  conformita'  del
progetto dei lavori, per i quali e' stato richiesto il finanziamento,
alle disposizioni di legge vigenti, comprese  quelle  provinciali  in
materia  di  ordinamento  urbanistico  e  di tutela del paesaggio. La
commissione  verifica  inoltre  l'adeguatezza  delle  perizie  e  dei
preventivi  di  spesa  presentati  e  se  le  spese preventivate e il
relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili.
   2.  Si prescinde dal parere della commissione di cui al precedente
comma, quando trattasi  di  contributi  per  l'acquisto  di  semplici
attrezzature ed arredi.