Art. 4. 1. Prima dell'erogazione del contributo, deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo della commissione consultiva per l'edilizia scolastica presso la ripartizione IV della giunta provinciale, lavori pubblici, prescritto dall'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4. La commissione esamina la conformita' del progetto dei lavori, per i quali e' stato richiesto il finanziamento, alle disposizioni di legge vigenti, comprese quelle provinciali in materia di ordinamento urbanistico e di tutela del paesaggio. La commissione verifica inoltre l'adeguatezza delle perizie e dei preventivi di spesa presentati e se le spese preventivate e il relativo ammontare possono essere riconosciuti ammissibili. 2. Si prescinde dal parere della commissione di cui al precedente comma, quando trattasi di contributi per l'acquisto di semplici attrezzature ed arredi.