Art. 5. 1. La giunta provinciale sulla base del parere di cui al precedente art. 4, e su proposta del competente assessore, approva il progetto e puo' concedere un contributo nella misura massima del 70% della spesa ammissibile, come previsto dall'art. 2 del presente regolamento. 2. Il contributo concesso viene liquidato in una o piu' soluzioni, sulla base di documentati rendiconti, saldati e controfirmati dal legale rappresentante.