Art. 5.
 
   1.  La  giunta  provinciale  sulla  base  del  parere  di  cui  al
precedente art. 4, e su proposta del competente assessore, approva il
progetto  e puo' concedere un contributo nella misura massima del 70%
della spesa ammissibile,  come  previsto  dall'art.  2  del  presente
regolamento.
   2. Il contributo concesso viene liquidato in una o piu' soluzioni,
sulla base di documentati rendiconti,  saldati  e  controfirmati  dal
legale rappresentante.