Art. 6. 1. Su domanda motivata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, la giunta provinciale puo' autorizzare lo svincolo di destinazione dell'edificio, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge provinciale 30 gennaio 1967, n. 4, la domanda deve essere inoltrata al competente ufficio affari amministrativi scolastici, come previsto dal primo comma del precedente art. 3. Le spese per la cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del proprietario del relativo immobile.