Art. 6.
 
   1.  Su  domanda  motivata e sottoscritta dal legale rappresentante
dell'ente, la giunta provinciale  puo'  autorizzare  lo  svincolo  di
destinazione dell'edificio, di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della
legge provinciale 30 gennaio 1967,  n.  4,  la  domanda  deve  essere
inoltrata  al  competente  ufficio  affari amministrativi scolastici,
come previsto dal primo comma del precedente art. 3. Le spese per  la
cancellazione del vincolo presso il libro fondiario sono a carico del
proprietario del relativo immobile.