(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8 del 24 febbraio 1988) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. L'approvazione regionale dei progetti di cui agli articoli 1 bis e 2 del d.l. 31 agosto 1987 n. 361 convertito con modificazioni nella legge 29 ottobre 1987 n. 441', purche' presentati entro i termini previsti dalla legge stessa, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico generale, comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori e sostituisce ogni altro atto di competenza regionale inerente ai progetti stessi nel rispetto di quanto previsto dal piano territoriale di coordinamento paesistico adottato dalla giunta regionale ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39. 2. La giunta regionale adempie a quanto previsto dal terzo comma dell'art. 1- bis del citato d.l. n. 361/1987 convertito nella citata legge n. 441/1987 sentita la competente commissione consiliare. 3. L'istruttoria dei progetti di cui al primo comma e' svolta dai componenti servizi regionali, deve comprendere ogni valutazione necessaria in relazione alla materia e al contenuto degli atti sostituiti e assorbe anche il parere di cui al secondo comma dell'art. 39 della l.r. 16 aprile 1984 n. 22. 4. L'approvazione e' deliberata dalla giunta regionale, sentito il comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 integrata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11. Il comitato tecnico per l'ambiente dovra' anche sentire i comuni limitrofi a quello in cui ha sede l'impianto, potenzialmente interessati. 5. Limitatamente ai progetti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 361/1987 convertito con modificazioni nella legge n. 441/1987, l'approvazione regionale e' deliberata previo parere favorevole del comune ove e' ubicato l'impianto. 6. Per la realizzazione dei progetti di cui al primo comma non si applicano i divieti di cui all'art. 9, ultimo comma della legge 1 marzo 1975 n. 47 e di cui all'art. 57 della legge regionale 16 aprile 1984 n. 22.