(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 8
                        del 24 febbraio 1988)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  L'approvazione  regionale  dei progetti di cui agli articoli 1
bis e 2 del d.l. 31 agosto 1987 n. 361 convertito  con  modificazioni
nella  legge  29  ottobre  1987  n.  441', purche' presentati entro i
termini  previsti  dalla  legge  stessa,  costituisce,  ove  occorra,
variante   allo   strumento   urbanistico   generale,   comporta   la
dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed  indifferibilita'  dei
lavori e sostituisce ogni altro atto di competenza regionale inerente
ai  progetti  stessi  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal  piano
territoriale   di  coordinamento  paesistico  adottato  dalla  giunta
regionale ai sensi della legge regionale 22 agosto 1984 n. 39.
   2.  La  giunta regionale adempie a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 1- bis del citato d.l. n. 361/1987 convertito nella  citata
legge n. 441/1987 sentita la competente commissione consiliare.
   3.  L'istruttoria dei progetti di cui al primo comma e' svolta dai
componenti  servizi  regionali,  deve  comprendere  ogni  valutazione
necessaria  in  relazione  alla  materia  e  al  contenuto degli atti
sostituiti e  assorbe  anche  il  parere  di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 39 della l.r. 16 aprile 1984 n. 22.
   4. L'approvazione e' deliberata dalla giunta regionale, sentito il
comitato tecnico per l'ambiente di cui alla legge regionale 24  marzo
1980  n.  20  integrata dalla legge regionale 12 marzo 1985 n. 11. Il
comitato  tecnico  per  l'ambiente  dovra'  anche  sentire  i  comuni
limitrofi   a  quello  in  cui  ha  sede  l'impianto,  potenzialmente
interessati.
   5.  Limitatamente  ai progetti di cui all'art. 2 del decreto-legge
n. 361/1987 convertito con modificazioni  nella  legge  n.  441/1987,
l'approvazione  regionale  e' deliberata previo parere favorevole del
comune ove e' ubicato l'impianto.
   6.  Per la realizzazione dei progetti di cui al primo comma non si
applicano i divieti di cui all'art. 9, ultimo comma  della  legge  1
marzo 1975 n. 47 e di cui all'art. 57 della legge regionale 16 aprile
1984 n. 22.