Art. 5.
 
   1.  Al  quarto  comma dell'art. 13 della legge regionale 10 giugno
1974, n. 12, modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 24  del
1982,  le  parole  "delle commissioni comunali dell'agricoltura" sono
sostituite dalle seguenti "dei comitati comunali dell'agricoltura".