Art. 6.
 
   1.  Ai  componenti  del  comitato  e'  attribuita  una medaglia di
presenza per ogni giornata di  seduta  effettuata,  indipendentemente
dal numero delle sedute tenute nella stessa giornata, e comunque, per
un numero non superiore a dieci nel corso di un  anno,  nella  misura
indicata  nel  punto  c)  del  terzo  comma  dell'art.  1 della legge
regionale 22 giugno 1987, n. 27.