Art. 7.
 
   1.  Alle  spese  derivanti  dall'applicazione della presente legge
valutate in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1988 si fa  fronte
col  maggior  gettito  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
derivante dal suo naturale incremento.
   2.   Nello   stato  di  previsione  della  spesa  dell'assessorato
dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della  Regione
per  il  1988  e'  istituito  il  seguente capitolo: Trasferimento ai
comuni per il pagamento di medaglie  di  presenza  ai  componenti  il
comitato  comunale dell'agricoltura (art. 6 della presente legge), L.
200.000.000.
   3.  Le  spese  per  l'attuazione  della presente legge gravano sul
citato capitolo della Regione per il 1988 e sui  rispettivi  capitoli
dei bilanci della Regione per gli anni successivi.
   La  presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti,  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione.
    Cagliari, addi' 9 marzo 1988
 
                                MELIS