Art. 7. 1. Alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge valutate in lire 200 milioni annui a decorrere dal 1988 si fa fronte col maggior gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante dal suo naturale incremento. 2. Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale del bilancio della Regione per il 1988 e' istituito il seguente capitolo: Trasferimento ai comuni per il pagamento di medaglie di presenza ai componenti il comitato comunale dell'agricoltura (art. 6 della presente legge), L. 200.000.000. 3. Le spese per l'attuazione della presente legge gravano sul citato capitolo della Regione per il 1988 e sui rispettivi capitoli dei bilanci della Regione per gli anni successivi. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Cagliari, addi' 9 marzo 1988 MELIS