Art. 10. Norma finanziaria 1. All'onere di L. 600.000.000, derivante dalla applicazione della presente legge, nell'anno 1988 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti" (partita n. 13) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1987 e, ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge regionale 7 settembre 1982, n. 43, contemporanea istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio 1988 del cap. n. 70002 denominato "Spese per la realizzazione della iniziativa Europa Genti - Giornate delle Genti e Regioni d'Europa" con lo stanziamento di L. 600.000.000 per competenza e per cassa. 2. Per gli esercizi successivi si provvede mediante le leggi regionali di cui all'art. 32- bis della vigente legge di contabilita' regionale.