Art. 10.
                          Norma finanziaria
 
   1. All'onere di L. 600.000.000, derivante dalla applicazione della
presente legge, nell'anno 1988 si provvede mediante  prelevamento  di
pari  importo dal cap. n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti"
(partita n. 13) del bilancio di  previsione  per  l'anno  finanziario
1987  e,  ai sensi dell'art. 19, quinto comma della legge regionale 9
dicembre 1977, n. 72, modificata dalla legge  regionale  7  settembre
1982,  n.  43,  contemporanea  istituzione  nello stato di previsione
della spesa del bilancio 1988 del cap. n. 70002 denominato "Spese per
la realizzazione della iniziativa Europa Genti - Giornate delle Genti
e Regioni  d'Europa"  con  lo  stanziamento  di  L.  600.000.000  per
competenza e per cassa.
   2.  Per  gli  esercizi  successivi  si  provvede mediante le leggi
regionali di cui all'art. 32- bis della vigente legge di contabilita'
regionale.