Art. 3.
           Composizione e compiti del comitato d'iniziativa
 
   1.  Il  comitato  d'iniziativa  e'  composto  dal presidente della
Regione, che lo presiede, e da  venti  membri  eletti  dal  Consiglio
regionale  anche  al  di  fuori  del  proprio seno, su proposta della
giunta regionale. I criteri che debbono indirizzare  la  scelta  sono
quelli del merito e delle qualita' culturali.
   2. I membri del comitato d'iniziativa hanno un mandato
quadriennale, pari alla realizzazione di due edizioni della
manifestazione.
   3. Il comitato d'iniziativa ha il compito di:
     a)  promuovere  la  manifestazione  e  formulare  gli  indirizzi
generali;
     b)  nominare  i membri del comitato esecutivo, secondo i criteri
posti dall'art. 4 comma 1;
     c)  esprimere  un  parere obbligatorio sul programma predisposto
dal segretariato,  prima  dell'approvazione  da  parte  del  comitato
esecutivo;
     d) esaminare la relazione finale di ciascuna edizione di "Europa
Genti", redatta dal comitato esecutivo, per il successivo inoltro  al
consiglio regionale che l'approva.
  4. Il parere obbligatorio sul programma, di cui al comma 3, lettera
c), deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento del programma
stesso da parte del Segretariato.
   5.  Il comitato d'iniziativa ha sede presso il consiglio regionale
e stabilisce al suo interno i criteri e le  modalita'  della  propria
attivita', avvalendosi delle strutture del Consiglio stesso.
   6.  Il  Presidente  del comitato d'iniziativa puo' nominare fino a
due vicepresidenti scelti tra i membri del comitato stesso.