Art. 3. Composizione e compiti del comitato d'iniziativa 1. Il comitato d'iniziativa e' composto dal presidente della Regione, che lo presiede, e da venti membri eletti dal Consiglio regionale anche al di fuori del proprio seno, su proposta della giunta regionale. I criteri che debbono indirizzare la scelta sono quelli del merito e delle qualita' culturali. 2. I membri del comitato d'iniziativa hanno un mandato quadriennale, pari alla realizzazione di due edizioni della manifestazione. 3. Il comitato d'iniziativa ha il compito di: a) promuovere la manifestazione e formulare gli indirizzi generali; b) nominare i membri del comitato esecutivo, secondo i criteri posti dall'art. 4 comma 1; c) esprimere un parere obbligatorio sul programma predisposto dal segretariato, prima dell'approvazione da parte del comitato esecutivo; d) esaminare la relazione finale di ciascuna edizione di "Europa Genti", redatta dal comitato esecutivo, per il successivo inoltro al consiglio regionale che l'approva. 4. Il parere obbligatorio sul programma, di cui al comma 3, lettera c), deve essere espresso entro due mesi dal ricevimento del programma stesso da parte del Segretariato. 5. Il comitato d'iniziativa ha sede presso il consiglio regionale e stabilisce al suo interno i criteri e le modalita' della propria attivita', avvalendosi delle strutture del Consiglio stesso. 6. Il Presidente del comitato d'iniziativa puo' nominare fino a due vicepresidenti scelti tra i membri del comitato stesso.