Art. 4.
            Composizione e compiti del comitato esecutivo
 
   1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente della Regione,
che lo presiede, e da cinque membri eletti dal comitato d'iniziativa,
su  proposta  della  Giunta  regionale, fra i componenti dello stesso
comitato d'iniziativa.
   2. Il comitato esecutivo ha il compito di:
     a)  approvare il programma della manifestazione, preventivamente
sottoposto al comitato d'iniziativa per un parere obbligatorio;
     b)   adottare   il   preventivo   finanziario,  predisposto  dal
segretariato;
     c)  assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento delle iniziative in
corso, e  approvare  le  varianti  al  programma  che  si  rendessero
necessarie;
     d)  fornire  al  Segretariato  direttive  e criteri di indirizzo
generale anche  in  merito  all'avvalersi  di  istituti,  di  enti  e
organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori;
     e)   esprimere   valutazioni   e   pareri   sulle  proposte  del
Segretariato riguardanti l'avvalersi  di  esperti  e  specialisti  da
assumere  a  regime  di  contratto  privatistico a tempo determinato,
nonche' di personale e attrezzature  tecniche  e  informatiche  della
Regione;
     f)  verificare  la  conformita'  del consuntivo, predisposto dal
Segretariato, rispetto al preventivo adottato;
     g)   decidere   le   iniziative  speciali  che  potranno  essere
realizzate sotto l'egida di "Europa Genti";
     h)  redigere  una  relazione  finale  da trasmettere al comitato
d'iniziativa.
   3.  Gli  atti di cui ai punti b) e f) del comma 2, sono sottoposti
alla giunta regionale per l'approvazione.
   4.   Il  comitato  esecutivo  coordina  l'azione  degli  organismi
italiani   e   internazionali   che   partecipano   direttamente    o
indirettamente all'iniziativa di "Europa Genti".
   5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 lettera a), deve
avvenire entro due mesi dalla formulazione del  parere  del  comitato
d'iniziativa,  di cui all'art. 3; e comunque entro quattro mesi dalla
predisposizione del programma da parte  del  Segretariato,  ai  sensi
dell'art.  5,  comma  2, lettera a). Nel caso di mancata approvazione
nei termini fissati, il presidente  della  Regione  puo'  autorizzare
direttamente l'adozione provvisoria del programma.
   6.  Il  comitato  esecutivo  valuta  i  risultati  delle  edizioni
biennali di "Europa Genti", ed entro tre mesi dalla loro  conclusione
stende la relazione finale di cui al comma 2, lettera h).
   7.  Il presidente del comitato esecutivo puo' delegare funzioni di
rappresentanza e indirizzo a singoli componenti.