Art. 4. Composizione e compiti del comitato esecutivo 1. Il comitato esecutivo e' composto dal presidente della Regione, che lo presiede, e da cinque membri eletti dal comitato d'iniziativa, su proposta della Giunta regionale, fra i componenti dello stesso comitato d'iniziativa. 2. Il comitato esecutivo ha il compito di: a) approvare il programma della manifestazione, preventivamente sottoposto al comitato d'iniziativa per un parere obbligatorio; b) adottare il preventivo finanziario, predisposto dal segretariato; c) assicurare lo sviluppo e l'aggiornamento delle iniziative in corso, e approvare le varianti al programma che si rendessero necessarie; d) fornire al Segretariato direttive e criteri di indirizzo generale anche in merito all'avvalersi di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori; e) esprimere valutazioni e pareri sulle proposte del Segretariato riguardanti l'avvalersi di esperti e specialisti da assumere a regime di contratto privatistico a tempo determinato, nonche' di personale e attrezzature tecniche e informatiche della Regione; f) verificare la conformita' del consuntivo, predisposto dal Segretariato, rispetto al preventivo adottato; g) decidere le iniziative speciali che potranno essere realizzate sotto l'egida di "Europa Genti"; h) redigere una relazione finale da trasmettere al comitato d'iniziativa. 3. Gli atti di cui ai punti b) e f) del comma 2, sono sottoposti alla giunta regionale per l'approvazione. 4. Il comitato esecutivo coordina l'azione degli organismi italiani e internazionali che partecipano direttamente o indirettamente all'iniziativa di "Europa Genti". 5. L'approvazione del programma di cui al comma 2 lettera a), deve avvenire entro due mesi dalla formulazione del parere del comitato d'iniziativa, di cui all'art. 3; e comunque entro quattro mesi dalla predisposizione del programma da parte del Segretariato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a). Nel caso di mancata approvazione nei termini fissati, il presidente della Regione puo' autorizzare direttamente l'adozione provvisoria del programma. 6. Il comitato esecutivo valuta i risultati delle edizioni biennali di "Europa Genti", ed entro tre mesi dalla loro conclusione stende la relazione finale di cui al comma 2, lettera h). 7. Il presidente del comitato esecutivo puo' delegare funzioni di rappresentanza e indirizzo a singoli componenti.