Art. 5.
               Composizione e compiti del segretariato
 
   1.  Il  segretariato e' formato da sette componenti nominati dalla
giunta regionale, tenuto conto che l'incarico dev'essere conferito  a
persone  che,  per  lo  svolgimento  ad  alto  livello direzionale di
attivita', incarichi o funzioni professionali o scientifiche  abbiano
esperienza  e  capacita'  di  organizzazione  e di direzione, nonche'
adeguata preparazione:
     a)  segretario generale, che presiede il segretariato e coordina
l'esecuzione delle attivita';
     b)  direttore  della  manifestazione  che  coadiuva  il comitato
esecutivo precipuamente nell'opera  di  coordinamento  fra  organismi
italiani e internazionali, di cui al comma 4 dell'art. 4;
     c)   un  responsabile  del  settore  finanziario  scelto  tra  i
dipendenti  della  Regione  esperti  in  materia  di  contabilita'  e
bilancio;
     d) due esperti rispettivamente nei settori dell'organizzazione e
delle comunicazioni;
     e)  due componenti in reppresentanza degli organismi culturali e
degli  enti  locali  che,  di  volta  in  volta,   collaborano   alla
realizzazione della manifestazione.
   2. Il segretariato ha il compito di:
     a)  predisporre,  sulla  base degli indirizzi generali formulati
dal  comitato  di  iniziativa,  il  programma  della   manifestazione
biennale  almeno sedici mesi prima di ciascuna edizione; il programma
va sottoposto al comitato di iniziativa per il relativo parere  e  al
comitato esecutivo per la definitiva approvazione;
     b)  predisporre, negli stessi termini di cui alla lettera a), il
preventivo finanziario da sottoporre al comitato esecutivo;
     c)   curare  la  realizzazione  del  programma,  adottando  ogni
provvedimento amministrativo e finanziario;
     d)  dare  attuazione  a  tutti  i provvedimenti amministrativi e
finanziari;
     e)   predisporre  il  rendiconto  consuntivo  da  sottoporre  al
comittato esecutivo.
   3.   Per   le  finalita'  di  cui  al  comma  2,  lettera  c),  il
segretariato, tenuto conto dei criteri di indirizzo e dei pareri  del
comitato  esecutivo  di  cui  all'art. 4, comma 2 - lettere d) ed e),
puo' avvalersi:
     a)  di  prestazioni  e  collaborazioni  di  istituti,  di enti e
organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori,  nonche'
di esperti e specialisti assunti a regime di contratto privatistico a
tempo determinato, in base ai  criteri  previsti  dall'art.  3  della
legge regionale 3 agosto 1978, n. 40;
     b)  di  prestazioni  di  personale  della  Regione nonche' delle
relative attrezzature tecniche  e  informatiche  previa  approvazione
della giunta regionale.
   4.   Le   risorse   finanziarie   per   la   realizzazione   della
manifestazione vengono  assegnate  al  segretariato,  secondo  quanto
disposto dagli articoli 8 e 9.