Art. 5. Composizione e compiti del segretariato 1. Il segretariato e' formato da sette componenti nominati dalla giunta regionale, tenuto conto che l'incarico dev'essere conferito a persone che, per lo svolgimento ad alto livello direzionale di attivita', incarichi o funzioni professionali o scientifiche abbiano esperienza e capacita' di organizzazione e di direzione, nonche' adeguata preparazione: a) segretario generale, che presiede il segretariato e coordina l'esecuzione delle attivita'; b) direttore della manifestazione che coadiuva il comitato esecutivo precipuamente nell'opera di coordinamento fra organismi italiani e internazionali, di cui al comma 4 dell'art. 4; c) un responsabile del settore finanziario scelto tra i dipendenti della Regione esperti in materia di contabilita' e bilancio; d) due esperti rispettivamente nei settori dell'organizzazione e delle comunicazioni; e) due componenti in reppresentanza degli organismi culturali e degli enti locali che, di volta in volta, collaborano alla realizzazione della manifestazione. 2. Il segretariato ha il compito di: a) predisporre, sulla base degli indirizzi generali formulati dal comitato di iniziativa, il programma della manifestazione biennale almeno sedici mesi prima di ciascuna edizione; il programma va sottoposto al comitato di iniziativa per il relativo parere e al comitato esecutivo per la definitiva approvazione; b) predisporre, negli stessi termini di cui alla lettera a), il preventivo finanziario da sottoporre al comitato esecutivo; c) curare la realizzazione del programma, adottando ogni provvedimento amministrativo e finanziario; d) dare attuazione a tutti i provvedimenti amministrativi e finanziari; e) predisporre il rendiconto consuntivo da sottoporre al comittato esecutivo. 3. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c), il segretariato, tenuto conto dei criteri di indirizzo e dei pareri del comitato esecutivo di cui all'art. 4, comma 2 - lettere d) ed e), puo' avvalersi: a) di prestazioni e collaborazioni di istituti, di enti e organismi pubblici e privati specializzati nei vari settori, nonche' di esperti e specialisti assunti a regime di contratto privatistico a tempo determinato, in base ai criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40; b) di prestazioni di personale della Regione nonche' delle relative attrezzature tecniche e informatiche previa approvazione della giunta regionale. 4. Le risorse finanziarie per la realizzazione della manifestazione vengono assegnate al segretariato, secondo quanto disposto dagli articoli 8 e 9.