Art. 7.
                            Le indennita'
 
   1.  Ai  membri del comitato d'iniziativa e del comitato esecutivo,
per la partecipazione  alle  sedute  dei  rispettivi  organi,  spetta
un'indennita'  giornaliera  di  presenza di L. 112.500 lorde oltre al
rimborso delle spese di trasporto.
   2.  Ai membri del segretariato non dipendenti della Regione spetta
un compenso fisso forfettario stabilito in  ragione  degli  incarichi
assunti  nel  segretariato,  determinato  dal  comitato esecutivo sui
fondi  regionali  previsti  per  "Europa  Genti",  su  proposta   del
presidente  dello  stesso  comitato  esecutivo,  in  base  ai criteri
previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40.
   3.  Al  personale  dipendente della Regione incaricato di svolgere
funzioni per la  realizzazione  della  manifestazione  e'  dovuto  il
compenso   per  il  lavoro  straordinario  effettivamente  svolto  in
eccedenza ai limiti di cui all'art. 35 della legge regionale 3 luglio
1984,  n.  30 e successive modificazioni e in deroga all'art. 9 della
legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.