Art. 7. Le indennita' 1. Ai membri del comitato d'iniziativa e del comitato esecutivo, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi, spetta un'indennita' giornaliera di presenza di L. 112.500 lorde oltre al rimborso delle spese di trasporto. 2. Ai membri del segretariato non dipendenti della Regione spetta un compenso fisso forfettario stabilito in ragione degli incarichi assunti nel segretariato, determinato dal comitato esecutivo sui fondi regionali previsti per "Europa Genti", su proposta del presidente dello stesso comitato esecutivo, in base ai criteri previsti dall'art. 3 della legge regionale 3 agosto 1978, n. 40. 3. Al personale dipendente della Regione incaricato di svolgere funzioni per la realizzazione della manifestazione e' dovuto il compenso per il lavoro straordinario effettivamente svolto in eccedenza ai limiti di cui all'art. 35 della legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e successive modificazioni e in deroga all'art. 9 della legge regionale 19 novembre 1974, n. 57.