Art. 8. Apertura di credito 1. Ai fini della gestione delle attivita' connesse alla realizzazione di "Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni d'Europa" e del funzionamento degli organi preposti, vengono messe a disposizione annualmente del segretariato, a mezzo di apposita apertura di credito al segretario generale, le somme di cui all'art. 10, con l'obbligo di predisporre il rendiconto consuntivo da inoltrare al comitato esecutivo per la successiva approvazione da parte della giunta regionale.