Art. 8.
                         Apertura di credito
 
   1.   Ai   fini   della  gestione  delle  attivita'  connesse  alla
realizzazione di "Europa Genti - Giornate delle Genti e delle Regioni
d'Europa"  e del funzionamento degli organi preposti, vengono messe a
disposizione  annualmente  del  segretariato,  a  mezzo  di  apposita
apertura  di credito al segretario generale, le somme di cui all'art.
10,  con  l'obbligo  di  predisporre  il  rendiconto  consuntivo   da
inoltrare  al  comitato  esecutivo  per la successiva approvazione da
parte della giunta regionale.