Art. 2.
 
   1.  Fino  al  31  ottobre  1988  e'  consentito  il rilascio della
concessione per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad  attivita'  di
produzione  artigianale, industriale e commerciale, di cui alla legge
regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per le domande presentate  entro  il
31 dicembre 1987, ferma restando l'esclusione degli edifici ricadenti
nelle zone di tutela indicate nel  terzo  comma  dell'art.  126  dell
legge  regionale  27  giugno 1985, n. 61, come aggiunto dell'articolo
unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.