Art. 2. 1. Fino al 31 ottobre 1988 e' consentito il rilascio della concessione per l'ampliamento di fabbricati adibiti ad attivita' di produzione artigianale, industriale e commerciale, di cui alla legge regionale 12 gennaio 1982, n. 1, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1987, ferma restando l'esclusione degli edifici ricadenti nelle zone di tutela indicate nel terzo comma dell'art. 126 dell legge regionale 27 giugno 1985, n. 61, come aggiunto dell'articolo unico della legge regionale 5 marzo 1987, n. 11.