Art. 2.
 
   1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in L.
170.000.000 comprese le spese contrattuali, sara'  fatto  fronte  con
quota  dello  stanziamento  iscritto  al  cap. 6500, voce 1900, dello
stato  di  previsione  della  spesa  del   bilancio   regionale   per
l'esercizio 1988.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della Regione dell'Umbria.
    Perugia, addi' 28 marzo 1988
 
                              MANDARINI
 
  La  presente  legge  e'  stata approvata dal consiglio regionale in
data 22  febbraio  1988  (atto  n.  651)  ed  e'  stata  vistata  dal
commissario del Governo il 24 marzo 1988.