Art. 2. 1. All'onere per l'attuazione della presente legge, valutato in L. 170.000.000 comprese le spese contrattuali, sara' fatto fronte con quota dello stanziamento iscritto al cap. 6500, voce 1900, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1988. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione dell'Umbria. Perugia, addi' 28 marzo 1988 MANDARINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale in data 22 febbraio 1988 (atto n. 651) ed e' stata vistata dal commissario del Governo il 24 marzo 1988.