(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33 del 25 novembre 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante norme sulla promozione culturale, e' aggiunto il seguente comma: "La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attivita' relative all'anno 1987, d'intesa con la competente commissione consiliare".