(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 33
                        del 25 novembre 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   All'art.  23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante
norme sulla promozione culturale, e' aggiunto il seguente comma:
   "La  giunta  regionale  delibera  la  concessione  provvisoria del
contributo  e  ne  determina  l'ammontare  massimo,  in  ordine  alle
richieste  per  le  attivita' relative all'anno 1987, d'intesa con la
competente commissione consiliare".