Art. 12. Qualora l'amministrazione ritenga opportuno provvedere alla sostituzione dei capi di corredo, puo' chiedere il versamento di quelli che abbiano compiuto il periodo di durata. L'amministrazione puo' chiedere, altresi', il versamento del corredo o di singoli capi di vestiario al personale non piu' in attivita' di servizio, ovvero assegnato a mansioni diverse da quelle indicate all'art. 1.