Art. 12.
 
   Qualora   l'amministrazione   ritenga  opportuno  provvedere  alla
sostituzione dei capi di corredo,  puo'  chiedere  il  versamento  di
quelli che abbiano compiuto il periodo di durata.
  L'amministrazione   puo'  chiedere,  altresi',  il  versamento  del
corredo o di singoli capi di  vestiario  al  personale  non  piu'  in
attivita'  di servizio, ovvero assegnato a mansioni diverse da quelle
indicate all'art. 1.