Art. 14.
 
   Per le assegnazioni delle uniformi valgono le seguenti norme che i
responsabili degli uffici interessati sono tenuti ad osservare:
     A)  per  i  capi  del  vestiario  invernale  le richieste devono
pervenire ai competenti  servizi  del  consiglio  regionale  e  della
giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, specificando:
     1) le richieste di "prima assegnazione";
     2)  le  richieste  "per  rinnovo",  a  sostituzione  dei capi di
vestiario assegnati in precedenza ed il  cui  prescritto  termine  di
durata scada entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
     B) per i capi del vestiario estivo le richieste devono pervenire
ai  competenti  servizi  del  consiglio  regionale  e  della   giunta
regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, specificando:
     1) le richieste di "prima assegnazione";
     2)  le  richieste  "per  rinnovo",  a  sostituzione  di  capi di
vestiario assegnati in precedenza ed il  cui  prescritto  termine  di
durata scada entro il 31 luglio dell'anno successivo.
   Ogni  richiesta deve essere compilata in base allo schema allegato
n. 1.