Art. 14. Per le assegnazioni delle uniformi valgono le seguenti norme che i responsabili degli uffici interessati sono tenuti ad osservare: A) per i capi del vestiario invernale le richieste devono pervenire ai competenti servizi del consiglio regionale e della giunta regionale entro il 31 maggio di ogni anno, specificando: 1) le richieste di "prima assegnazione"; 2) le richieste "per rinnovo", a sostituzione dei capi di vestiario assegnati in precedenza ed il cui prescritto termine di durata scada entro il 31 gennaio dell'anno successivo. B) per i capi del vestiario estivo le richieste devono pervenire ai competenti servizi del consiglio regionale e della giunta regionale entro il 30 novembre di ciascun anno, specificando: 1) le richieste di "prima assegnazione"; 2) le richieste "per rinnovo", a sostituzione di capi di vestiario assegnati in precedenza ed il cui prescritto termine di durata scada entro il 31 luglio dell'anno successivo. Ogni richiesta deve essere compilata in base allo schema allegato n. 1.