Art. 15. L'ufficio presso cui presta servizio il dipendente che ha fruito dell'assegnazione del vestiario-divisa deve intestare a ciascuno di essi una scheda per annotarvi gli oggetti di vestiario forniti e la data di consegna dei medesimi (allegato n. 2). In caso di trasferimento del dipendente, una copia della scheda e' invitata all'ufficio di destinazione.