Art. 15.
 
   L'ufficio  presso  cui presta servizio il dipendente che ha fruito
dell'assegnazione del vestiario-divisa deve intestare a  ciascuno  di
essi  una  scheda per annotarvi gli oggetti di vestiario forniti e la
data di consegna dei medesimi (allegato n. 2).
   In caso di trasferimento del dipendente, una copia della scheda e'
invitata all'ufficio di destinazione.