Art. 17.
 
   Le  forniture  autorizzate  nell'esercizio devono essere eseguite,
senza alcuna eccezione, prima della chiusura dell'esercizio stesso.
   Il  pagamento  delle  spese relative e' effettuato rispettivamente
dal servizio amministrazione del consiglio regionale e  dal  servizio
provveditorato  della  giunta regionale con mandati diretti in favore
dei fornitori.