Art. 18.
 
   All'onere  derivante  dalla presente legge si provvede, per l'anno
1987, con gli stanziamenti iscritti  nei  capitoli  011400  e  011408
dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio.
   Negli  esercizi  successivi  si  provvede con gli stanziamenti dei
corrispondenti capitoli.