Art. 20.
 
   Sono  abrogate le leggi regionali n. 3 del 14 gennaio 1987 e n. 13
del 23 marzo 1983.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 26 novembre 1987
 
                               MATTUCCI
 
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   (Omissis).