Art. 20. Sono abrogate le leggi regionali n. 3 del 14 gennaio 1987 e n. 13 del 23 marzo 1983. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 26 novembre 1987 MATTUCCI ------------------------------------------------------- (Omissis).