Art. 4. I capi di vestiario assegnabili in dotazione al personale di cui al n. 2 dell'art. 1 sono: a) giacca invernale in tessuto di pura lana; b) pantalone invernale (n. 2); c) gilet invernale della stessa stoffa e colore della giacca, oppure pullover dello stesso colore della giacca; d) giacca estiva in tessuto di pura lana o di lana e terital; e) pantalone estivo confezionato con lo stesso tessuto della giacca (n. 2); f) giaccone di pelle nera, modello 3/4; g) camicia invernale di colore azzurro (n. 2); h) camicia estiva di colore azzurro (n. 3); i) cravatta blu invernale (n. 2); l) cravatta blu estiva (n. 2); m) cappotto invernale di stoffa blu scuro; n) impermeabile di stoffa blu scuro; o) scarpe nere in pelle; p) guanti neri in pelle; q) tuta da lavoro di colore azzurro.