Art. 4.
 
   I  capi  di vestiario assegnabili in dotazione al personale di cui
al n. 2 dell'art. 1 sono:
     a) giacca invernale in tessuto di pura lana;
     b) pantalone invernale (n. 2);
     c)  gilet  invernale  della stessa stoffa e colore della giacca,
oppure pullover dello stesso colore della giacca;
     d) giacca estiva in tessuto di pura lana o di lana e terital;
     e)  pantalone  estivo  confezionato  con lo stesso tessuto della
giacca (n. 2);
     f) giaccone di pelle nera, modello 3/4;
     g) camicia invernale di colore azzurro (n. 2);
     h) camicia estiva di colore azzurro (n. 3);
     i) cravatta blu invernale (n. 2);
     l) cravatta blu estiva (n. 2);
     m) cappotto invernale di stoffa blu scuro;
     n) impermeabile di stoffa blu scuro;
     o) scarpe nere in pelle;
     p) guanti neri in pelle;
     q) tuta da lavoro di colore azzurro.