Art. 9. La durata della dotazione dei capi di vestiario assegnati al personale e' stabilita come appresso: 1) vestito invernale o estivo (anni 2); 2) abito da cerimonia (anni 3); 3) camicia invernale o estiva (anni 2); 4) camicia bianca per abito da cerimonia (anni 2); 5) cravatta invernale o estiva (anni 2); 6) cappotto invernale (anni 3); 7) impermeabile (anni 3); 8) giacca a vento (anni 2); 9) giaccone in pelle nera (anni 4); 10) tuta da lavoro impermeabile e con cappuccio (anni 1); 11) Camice o tuta da lavoro (anni 1); 12) camicie o tuta da lavoro di colore bianco (anni 1); 13) tuta da lavoro o di colore bianco (anni 1); 14) grembiule bianco con pattina (anni 1); 15) grembiule plastificato (anni 1); 16) cuffia di colore bianco (anni 1); 17) guanti in pelle (anni 2); 18) guanti in stoffa (anni 1); 19) guanti da lavoro (anni 1); 20) scarpe nere in pelle (anni 1); 21) scarpe nere in pelle per abito da cerimonia (anni 3); 22) stivali in gomma (anni 1); 23) stivaletti bianchi in gomma (anni 1); 24) zatteroni alti ed antiscivolo (anni 1). Per gli addetti ai servizi della Presidenza del consiglio regionale ed alla Presidenza della giunta regionale, l'amministrazione si riserva di derogare dai limiti di tempo suddetti, riducendoli nei casi in cui dovesse verificarsene la necessita'.