Art. 9.
 
   La  durata  della  dotazione  dei  capi  di vestiario assegnati al
personale e' stabilita come appresso:
    1) vestito invernale o estivo (anni 2);
    2) abito da cerimonia (anni 3);
    3) camicia invernale o estiva (anni 2);
    4) camicia bianca per abito da cerimonia (anni 2);
    5) cravatta invernale o estiva (anni 2);
    6) cappotto invernale (anni 3);
    7) impermeabile (anni 3);
    8) giacca a vento (anni 2);
    9) giaccone in pelle nera (anni 4);
    10) tuta da lavoro impermeabile e con cappuccio (anni 1);
    11) Camice o tuta da lavoro (anni 1);
    12) camicie o tuta da lavoro di colore bianco (anni 1);
    13) tuta da lavoro o di colore bianco (anni 1);
    14) grembiule bianco con pattina (anni 1);
    15) grembiule plastificato (anni 1);
    16) cuffia di colore bianco (anni 1);
    17) guanti in pelle (anni 2);
    18) guanti in stoffa (anni 1);
    19) guanti da lavoro (anni 1);
    20) scarpe nere in pelle (anni 1);
    21) scarpe nere in pelle per abito da cerimonia (anni 3);
    22) stivali in gomma (anni 1);
    23) stivaletti bianchi in gomma (anni 1);
    24) zatteroni alti ed antiscivolo (anni 1).
   Per   gli  addetti  ai  servizi  della  Presidenza  del  consiglio
regionale   ed    alla    Presidenza    della    giunta    regionale,
l'amministrazione   si  riserva  di  derogare  dai  limiti  di  tempo
suddetti, riducendoli  nei  casi  in  cui  dovesse  verificarsene  la
necessita'.