Art. 2.
 
   All'onere  derivante  dalla  presente  legge, valutato, per l'anno
1987, in lire 20 milioni, si provvede con gli  stanziamenti  iscritti
ai  capitoli  11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa del
bilancio 1987.
   Negli   esercizi  successivi  si  provvede  con  gli  stanziamenti
iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.