Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato, per l'anno 1987, in lire 20 milioni, si provvede con gli stanziamenti iscritti ai capitoli 11201 e 11202 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1987. Negli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.