Art. 3.
 
   Ai  lavori  della commissione partecipano gli enti ed organismi di
cui all'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62.
   Al  comitato  tecnico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al
precedente art.  2,  viene  assegnato  un  contingente  di  personale
stabilito  con  ecreto del presidente della giunta regionale mediante
apposito comando.