Art. 3. Ai lavori della commissione partecipano gli enti ed organismi di cui all'art. 8 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62. Al comitato tecnico, per lo svolgimento delle funzioni di cui al precedente art. 2, viene assegnato un contingente di personale stabilito con ecreto del presidente della giunta regionale mediante apposito comando.