Art. 4. Entro sei mesi dalla realizzazione della seconda conferenza regionale dei trasporti, il comitato tecnico conclude i suoi lavori predispondendo lo schema finale del Piano regionale dei trasporti. Lo schema del Piano, approvato dalla giunta regionale, accompagnato da specifica relazione della commissione di cui al primo comma dell'art. 2 della presente legge viene approvato dal consiglio regionale.