Art. 4.
 
   Entro  sei  mesi  dalla  realizzazione  della  seconda  conferenza
regionale dei trasporti, il comitato tecnico conclude i  suoi  lavori
predispondendo lo schema finale del Piano regionale dei trasporti.
   Lo   schema   del   Piano,   approvato   dalla  giunta  regionale,
accompagnato da specifica relazione della commissione di cui al primo
comma  dell'art. 2 della presente legge viene approvato dal consiglio
regionale.