Art. 6.
 
   All'onere   derivante   dall'applicazione  della  presente  legge,
determinato in L. 150.000.000 dal precedente art. 5, si provvede  per
l'anno  1987,  introducendo  le  seguenti  variazioni,  in termini di
competenza e  cassa,  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
bilancio per il medesimo esercizio:
  (Omissis).
   La  partita  n. 4, istituita nell'elenco n. 3 con il provvedimento
di prima variazione al bilancio 1987, e' soppressa.