Art. 6. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato in L. 150.000.000 dal precedente art. 5, si provvede per l'anno 1987, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio: (Omissis). La partita n. 4, istituita nell'elenco n. 3 con il provvedimento di prima variazione al bilancio 1987, e' soppressa.