Art. 7. In attesa della formazione, approvazione ed esecutivita' del piano regionale dei trasporti pubbblici, locali di cui alla presente legge, la gestione dei servizi in atto alla data di entrata in vigore della stessa, anche in assenza di atti di affidamento definitivi, viene regolarizzata e proseguita con gli adempimenti di cui all'art. 24 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62. Ai fini degli interventi finanziari previsti dalle norme vigenti, le situazioni gestorie vengono regolarizzate anche se esercitate temporaneamente nel periodo dal 1 settembre 1983 al 30 giugno 1987. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo. L'Aquila, addi' 11 dicembre 1987. MATTUCCI