Art. 7.
 
   In attesa della formazione, approvazione ed esecutivita' del piano
regionale dei trasporti pubbblici, locali di cui alla presente legge,
la  gestione dei servizi in atto alla data di entrata in vigore della
stessa, anche in assenza di atti  di  affidamento  definitivi,  viene
regolarizzata  e  proseguita  con  gli adempimenti di cui all'art. 24
della legge regionale 9 settembre 1983, n. 62.
   Ai  fini degli interventi finanziari previsti dalle norme vigenti,
le situazioni gestorie  vengono  regolarizzate  anche  se  esercitate
temporaneamente  nel periodo dal 1 settembre 1983 al 30 giugno 1987.
   La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel  Bollettino
ufficiale della Regione.
   E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla e di farla
osservare come legge della regione Abruzzo.
    L'Aquila, addi' 11 dicembre 1987.
 
                               MATTUCCI