Art. 2.
 
   La Regione concede un contributo del 70% della spesa riconosciuta,
in favore degli apicultori per  il  rinnovo  degli  alverari  colpiti
dalle  malattie  di  cui  al  primo  comma  dell'art.  9  della legge
regionale n. 3/82, secondo il valore  determinato  annualmente  dalla
commissione apistica regionale.