Art. 3. In favore dei soggetti di cui al precedente art. 1, che hanno subito danni agli alveari a causa delle malattie ivi richiamate, e' concesso un contributo pari al 50% del valore complessivo della produzione non ottenuta o distrutta, qualora il danno riguardi almeno il 30% degli alveari costituenti l'apiario e, comunque, non meno di dieci alveari. Il contributo sara' erogato a condizione che gli apicultori abbiano rispettato le disposizioni vigenti in materia sanitaria e risultino in regola con quanto stabilito dall'art. 8 della legge regionale 3/82, e successive modifiche. La giunta regionale, su indicazione della commissione apistica regionale ed udita la commissione consiliare agricoltura, stabilisce il valore del prodotto medio di miele annuo e predispone il progamma di riparto dei contributi.