Art. 3.
 
   In  favore  dei  soggetti  di  cui al precedente art. 1, che hanno
subito danni agli alveari a causa delle malattie ivi  richiamate,  e'
concesso  un  contributo  pari  al  50%  del valore complessivo della
produzione non ottenuta o distrutta, qualora il danno riguardi almeno
il  30%  degli alveari costituenti l'apiario e, comunque, non meno di
dieci alveari.
   Il  contributo  sara'  erogato  a  condizione  che  gli apicultori
abbiano rispettato le disposizioni vigenti  in  materia  sanitaria  e
risultino  in  regola  con  quanto  stabilito dall'art. 8 della legge
regionale 3/82, e successive modifiche.
   La  giunta  regionale,  su  indicazione della commissione apistica
regionale ed udita la commissione consiliare agricoltura,  stabilisce
il  valore del prodotto medio di miele annuo e predispone il progamma
di riparto dei contributi.